Art. 13 Elementi comuni agli atti di accordo vincolante 1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi: a) modalita' di individuazione dei beneficiari finali degli interventi; b) pubblicita' dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati; c) requisiti degli operatori e dei beneficiari finali e individuazione delle categorie di cui all'art. 12; d) modalita' di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione; e) procedure di trasferimento della proprieta' e della messa a disposizione degli alloggi realizzati; f) caratteristiche tipologiche degli alloggi; g) durata degli accordi; h) obblighi e vincoli posti in capo agli operatori e ai beneficiari finali. 2. Gli atti di accordo vincolante di cui al comma 1, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i comuni sedi dell'intervento, prevedono, tra l'altro, le modalita' di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi medesimi, nonche' le eventuali relative conseguenze in caso di inosservanza degli stessi.