Art. 13 
 
           Elementi comuni agli atti di accordo vincolante 
 
  1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, qualora
gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante  nelle
varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi: 
    a) modalita'  di  individuazione  dei  beneficiari  finali  degli
interventi; 
    b) pubblicita' dell'iniziativa ai  fini  del  raggiungimento  dei
soggetti interessati; 
    c)  requisiti  degli  operatori  e  dei  beneficiari   finali   e
individuazione delle categorie di cui all'art. 12; 
    d) modalita' di determinazione dei  canoni  di  locazione  e  dei
prezzi di cessione e assegnazione; 
    e) procedure di trasferimento della proprieta' e  della  messa  a
disposizione degli alloggi realizzati; 
    f) caratteristiche tipologiche degli alloggi; 
    g) durata degli accordi; 
    h)  obblighi  e  vincoli  posti  in  capo  agli  operatori  e  ai
beneficiari finali. 
  2. Gli atti di accordo vincolante  di  cui  al  comma  1,  compresi
quelli  sottoscritti  tra  i  soggetti  attuatori  e  i  comuni  sedi
dell'intervento, prevedono, tra l'altro, le  modalita'  di  esercizio
del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi  medesimi,
nonche' le eventuali relative conseguenze  in  caso  di  inosservanza
degli stessi.