Art. 14 
 
                   Particolari misure di sostegno 
 
  1. La  Regione,  attraverso  i  regolamenti  di  cui  all'art.  12,
determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione
da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica. 
  2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali i
regolamenti di cui all'art. 12 possono, altresi', prevedere la  messa
a disposizione di alloggi in locazione anche in  deroga  a  eventuali
graduatorie in percentuale  non  superiore  al  10  per  cento  degli
alloggi disponibili.