Art. 14 Particolari misure di sostegno 1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica. 2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali i regolamenti di cui all'art. 12 possono, altresi', prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.