Art. 19 
 
                       Sostegno alle locazioni 
 
  1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), e' finalizzata
al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone  di
locazione di cui all'art. 2 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  ad
uso abitativo), dovuto ai  proprietari  degli  immobili  destinati  a
prima casa, di proprieta' pubblica o privata, a esclusione di  quelli
di edilizia sovvenzionata. 
  Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando  i  soggetti
pubblici o privati che mettono a disposizione  alloggi  a  favore  di
locatari meno abbienti. 
  2. I soggetti attuatori sono i comuni , anche in forma associata ai
sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale  n.  26/2014,  che
intervengono  a  sostegno  dei  conduttori   assicurando,   altresi',
incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di  ingresso.  I
comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con
le Ater o altri enti  privati  costituiti  per  il  perseguimento  di
finalita' civiche e solidaristiche, senza scopo  di  lucro,  che  per
statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia  residenziale.
Le garanzie sono cumulabili con  altri  incentivi  a  sostegno  della
locazione. 
  3. Il sostegno  avviene,  tra  l'altro,  secondo  un  principio  di
gradualita'  che  favorisca  i  nuclei  familiari  dei  locatari  con
debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del  canone  di
locazione sulla situazione economica equivalente. 
  4.  Al  fine  d'incrementare  il  numero  di  alloggi  da  porre  a
disposizione  della  generalita'  dei   cittadini   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata, altresi', a riconoscere incentivi ai comuni
che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti  proprietari  di
abitazioni  libere  del  patrimonio  pubblico  o  privato,  aventi  i
requisiti  di  agibilita',  poste  in  locazione  ai  cittadini   con
destinazione prima casa. L'incentivo non puo' superare l'abbattimento
riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per  i  proprietari
degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi  a  sostegno  della
locazione.