Art. 19 Sostegno alle locazioni 1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), e' finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprieta' pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti. 2. I soggetti attuatori sono i comuni , anche in forma associata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresi', incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalita' civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione. 3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualita' che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente. 4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalita' dei cittadini l'Amministrazione regionale e' autorizzata, altresi', a riconoscere incentivi ai comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilita', poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non puo' superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.