Art. 20 
 
                Contrasto alla morosita' incolpevole 
 
  1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), e' finalizzata
a  prevenire  la  conflittualita'  sociale  sostenendo   i   soggetti
impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla  proprieta'  o
alla  locazione  della  prima  casa,  a  seguito  della   perdita   o
consistente  riduzione  della   capacita'   reddituale   del   nucleo
familiare. 
  2. I soggetti attuatori sono i comuni , anche in forma associata ai
sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale  n.  26/2014,  che
intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma  1,  assicurando
incentivi e forme di garanzia anche a tutela  dei  proprietari  degli
alloggi locati. I comuni  possono  sottoscrivere  specifici  atti  di
accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il
perseguimento di finalita' civiche e solidaristiche, senza  scopo  di
lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia
residenziale.