Art. 20 Contrasto alla morosita' incolpevole 1. L'azione di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), e' finalizzata a prevenire la conflittualita' sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprieta' o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare. 2. I soggetti attuatori sono i comuni , anche in forma associata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalita' civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.