Art. 22 
 
                           Social housing 
 
  1. La Regione consente il sostegno degli  interventi  diretti  alla
costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni  da  destinare,
tramite  convenzioni  o  altro  diverso  accordo   vincolante,   alla
locazione, anche con facolta' di riscatto o patto di futura  vendita,
nonche' alla vendita a favore della generalita' dei cittadini,  posti
in essere con benefici o agevolazioni previsti  da  leggi  statali  o
regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri  organismi
internazionali, nonche' di enti pubblici. Gli  interventi  di  social
housing sono attuati dai comuni  ,  dalle  Ater,  dalle  societa'  di
gestione del risparmio (SGR) attraverso i  fondi  immobiliari,  dalle
imprese e dalle cooperative edilizie. 
  2. Gli interventi di cui al  comma  1  sono  finalizzati  anche  ad
ampliare  la  disponibilita'  di  alloggi  a  canone  calmierato  per
favorire  l'accesso  a  un'abitazione  a  particolari  categorie   di
individui e nuclei familiari che  per  condizione  economica,  da  un
lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia
sovvenzionata e, dall'altro, non sono comunque in grado  di  accedere
alla locazione di alloggi nel libero mercato.