Art. 23 Installazione di ascensori in edifici pubblici e privati 1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori in immobili pubblici e privati con piu' di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilita' e l'accessibilita' degli spazi abitativi. 2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalita' entro i limiti della spesa sostenuta.