Art. 23 
 
      Installazione di ascensori in edifici pubblici e privati 
 
  1. La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori
in immobili pubblici e privati con piu' di tre livelli fuori terra al
fine di migliorare la  fruibilita'  e  l'accessibilita'  degli  spazi
abitativi. 
  2. Con  apposito  regolamento  sono  individuati  le  misure  degli
incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le  modalita'  di
concessione degli incentivi tenendo conto per  ciascun  immobile  del
numero dei piani e del numero dei disabili e  delle  persone  anziane
ivi residenti anagraficamente. 
  3. Gli incentivi di cui  al  comma  1  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni aventi la stessa finalita' entro i  limiti  della  spesa
sostenuta.