Art. 25 
 
                          Coabitare sociale 
 
  1. La Regione, nel riconoscere  il  valore  del  coabitare  sociale
quale strumento  idoneo  a  sostenere  i  valori  della  solidarieta'
sociale, civile, economica e  culturale  e  a  fornire  una  risposta
integrativa  e  differenziata  al  bisogno   abitativo,   di   tutela
dell'ambiente  e  di  risparmio  della  spesa  pubblica,  promuove  e
sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire
e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo  condiviso  di
risorse, spazi e servizi che  consentono  di  ripartire  i  costi  di
gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili  per  un  solo
nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso  alla  casa  anche  in
proprieta' a persone normalmente escluse dal mercato. 
  2. Attesa la  peculiarita'  e  l'innovativita'  della  funzione,  i
soggetti attuatori possono avvalersi  della  collaborazione  di  enti
privati costituiti  per  il  perseguimento  di  finalita'  civiche  e
solidaristiche, senza scopo di lucro, che  realizzano  interventi  di
edilizia residenziale in attuazione  ai  rispettivi  statuti  o  atti
costitutivi.