Art. 26 Forme innovative 1. La giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalita' abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia. 2. Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi. 3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere. 4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.