Art. 26 
 
                          Forme innovative 
 
  1. La giunta regionale individua ulteriori azioni aventi  carattere
sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di  nuove  modalita'
abitative e di nuovi strumenti per la  cogestione  di  servizi  e  di
spazi comuni, in raccordo  con  le  norme  regionali  in  materia  di
edilizia. 
  2. Le azioni di cui al  comma  1  sono  disciplinate  con  appositi
regolamenti nei quali sono individuati i tipi  e  le  caratteristiche
degli interventi, i requisiti degli operatori e  dei  beneficiari,  i
requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie  e  le  misure  delle
agevolazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   e
l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e  l'alienazione
degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso  di
inadempimento agli obblighi medesimi. 
  3. I regolamenti di cui al comma 2  sono  approvati  previo  parere
vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi  entro
quarantacinque  giorni.  Decorso  tale  termine  i  regolamenti  sono
emanati anche in assenza di parere. 
  4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1  non  devono
possedere  caratteristiche  di  lusso,  come  definite  dal   decreto
ministeriale 1072/1969.