Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso. 2. A tal fine la Regione: a) individua e definisce le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale; b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunita' di un suo ampliamento, attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio regionale; c) predispone il Programma regionale per le politiche abitative di cui all'art. 4, ponendo particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e agli interventi rivolti, da un lato, al miglioramento della fruibilita' e dell'accessibilita' degli spazi abitativi, e, dall'altro, allo sviluppo della qualita' ambientale e architettonica dello spazio urbano; d) definisce le azioni in ambito delle politiche abitative, ivi compresi i requisiti degli operatori, i requisiti soggettivi di accesso alle stesse, proponendo gli schemi di atti negoziali, nonche' di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge; e) stabilisce i massimali di costo e le caratteristiche tipologiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; f) esercita il controllo sull'attivita' di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.