Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione esercita le funzioni  di  indirizzo,  programmazione,
coordinamento e verifica delle linee strategiche e  degli  interventi
riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso. 
  2. A tal fine la Regione: 
    a)  individua  e  definisce  le  procedure  di  rilevazione   del
fabbisogno  abitativo  e  dell'offerta  di  alloggi  sul   territorio
regionale; 
    b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi  sul
territorio  regionale  e  l'opportunita'  di  un   suo   ampliamento,
attraverso l'azione  coordinata  e  sinergica  dei  diversi  soggetti
istituzionali,  sociali  ed   economici   presenti   sul   territorio
regionale; 
    c) predispone il Programma regionale per le  politiche  abitative
di cui all'art. 4, ponendo particolare attenzione agli interventi  di
recupero del patrimonio edilizio esistente e agli interventi rivolti,
da un lato, al miglioramento della fruibilita' e  dell'accessibilita'
degli spazi abitativi, e, dall'altro, allo  sviluppo  della  qualita'
ambientale e architettonica dello spazio urbano; 
    d) definisce le azioni in ambito delle politiche  abitative,  ivi
compresi i requisiti  degli  operatori,  i  requisiti  soggettivi  di
accesso alle stesse, proponendo gli schemi di atti negoziali, nonche'
di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli  obiettivi
di cui alla presente legge; 
    e)  stabilisce  i  massimali  di  costo  e   le   caratteristiche
tipologiche degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e  i
requisiti  prestazionali  da  rispettare  nella  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente legge; 
    f) esercita il controllo sull'attivita' di gestione  operata  dai
soggetti pubblici e privati  in  attuazione  dei  compiti  attribuiti
dalla presente legge.