Art. 30 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
  1. Le persone fisiche beneficiarie  degli  incentivi  di  cui  alla
sezione II del presente capo hanno l'obbligo 
  di  richiedere  al  comune  la  residenza   nell'alloggio   oggetto
dell'intervento  entro  il  termine  stabilito  nei  regolamenti   di
attuazione. 
  2. Nel caso di incentivi finalizzati alla  proprieta'  della  prima
casa  i   beneficiari   sono   obbligati,   altresi',   a   risiedere
anagraficamente nell'alloggio oggetto  dell'incentivo,  non  locarlo,
ne' alienarlo per un periodo di almeno cinque anni. 
  3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati  alla
locazione gli operatori  attuatori  sono  obbligati  a  mantenere  la
destinazione locativa degli alloggi per un periodo di  almeno  cinque
anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di  attuazione.
Per il medesimo periodo di vincolo le  persone  fisiche  beneficiarie
sono obbligate a risiedere  anagraficamente  nell'alloggio  e  a  non
sublocarlo. 
  4.  I  regolamenti  di  attuazione  delle  singole  azioni  possono
prevedere periodi di durata diversa. 
  5. Ai fini del rispetto del termine di  cui  al  comma  1  e  della
durata di cui al comma 2  per  i  soggetti  emigrati  all'estero  per
motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i  periodi  di  permanenza
all'estero per una durata complessiva  non  superiore  ai  tre  anni,
fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione. 
  6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il
trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della  separazione
tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza  more  uxorio,  a
condizione  che  il  trasferimento  sia  avvenuto  nei  dodici   mesi
precedenti  o  successivamente  a  tali  eventi  e  l'altro  soggetto
continui a risiedere nell'alloggio. 
  7.  I  componenti  il  nucleo  familiare   dei   beneficiari   sono
responsabili in solido con il beneficiario in caso  di  inadempimenti
riferiti agli strumenti agevolativi.