Art. 32 Successione nell'immobile 1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l'incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione all'erede che acquisisce l'intera proprieta' dell'alloggio, ovvero a colui che subentra nella titolarita' della locazione, purche' siano in possesso dei requisiti soggettivi a cio' determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c). 2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo. Si prescinde dall'acquisizione in proprieta' dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di piu' eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli. 3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo e' revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.