Art. 32 
 
                      Successione nell'immobile 
 
  1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale,
l'incentivo si trasferisce  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dalle
discipline  delle  singole  azioni  indicate   nei   regolamenti   di
attuazione   all'erede    che    acquisisce    l'intera    proprieta'
dell'alloggio, ovvero a colui che subentra  nella  titolarita'  della
locazione, purche' siano in possesso dei requisiti soggettivi a  cio'
determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c). 
  2. Sono fatti salvi i  requisiti  soggettivi  gia'  verificati  nei
confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo. 
  Si prescinde dall'acquisizione in proprieta'  dell'intero  immobile
in capo al subentrante in presenza di piu' eredi,  nel  caso  in  cui
questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli. 
  3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo  e'
revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.