Art. 33 Trasferimento degli incentivi 1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al coniuge o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprieta', ovvero che subentra nella titolarita' della locazione, purche' in possesso dei requisiti soggettivi a cio' determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c). 2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo. 3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo e' revocato.