Art. 33 
 
                    Trasferimento degli incentivi 
 
  1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale
avvenuto a seguito  di  divorzio  o  separazione  legale,  ovvero  di
scioglimento   della   convivenza   more   uxorio,   l'incentivo   si
trasferisce, nei tempi e nei modi  previsti  dalle  discipline  delle
singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al  coniuge  o
al convivente  che  continua  a  risiedere  nell'alloggio  e  che  ne
acquisisce l'intera proprieta', ovvero che subentra nella titolarita'
della locazione, purche' in possesso dei requisiti soggettivi a  cio'
determinati anche in deroga all'art. 29, comma 1, lettere b) e c). 
  2. Sono fatti salvi i  requisiti  soggettivi  gia'  verificati  nei
confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo. 
  3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo  e'
revocato.