Art. 35 
 
               Fondi immobiliari per il social housing 
 
  1. La Regione per incrementare nel territorio  regionale  l'offerta
di  alloggi  sociali,  in  attuazione  dell'articolo  22,  interviene
favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato,
attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari. 
  2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  alla  sottoscrizione
di  quote  del  fondo  immobiliare  chiuso  come  individuato   dalla
Direzione centrale competente in materia ai sensi dell'art. 9,  commi
da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15  (Assestamento
del  bilancio  2014),  o  altro   diverso   fondo   avente   medesime
caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi  immobiliari
chiusi puo' avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante
apporto di beni immobili. 
  3. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere, in
funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla  Regione  e
nei limiti e nel rispetto dell'autonomia della societa'  di  gestione
del  risparmio,  il  coinvolgimento  della   Regione   nelle   scelte
strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento  con  gli
strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti
sociali della partecipazione. Tale  coinvolgimento  si  puo'  attuare
anche con la presenza  della  Regione  nel  comitato  consultivo  del
fondo. 
  4. I fondi immobiliari  chiusi  cui  la  Regione  partecipa  devono
trasmettere  alla  giunta  regionale  una  relazione  annuale   sulle
attivita' svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale  nel
territorio regionale. 
  La giunta regionale trasmette  successivamente  la  relazione  alla
Commissione consiliare competente.