Art. 36 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione disciplina le competenze e le modalita' di intervento
degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare
la loro  azione  al  conseguimento  degli  obiettivi  definiti  dalla
programmazione 
  regionale delle politiche abitative. 
  2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le  funzioni  e  le
attivita' delle Aziende territoriali per l'edilizia  residenziale  al
fine di uniformare gli strumenti di  attuazione  e  le  modalita'  di
gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito. 
  3.  La  gestione  del  patrimonio  di  edilizia  sovvenzionata   e'
improntata a criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita'  allo
scopo di ottimizzare le risorse  impiegate  nel  perseguimento  delle
finalita' istituzionali.