Art. 36 Oggetto e finalita' 1. La Regione disciplina le competenze e le modalita' di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative. 2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le funzioni e le attivita' delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalita' di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito. 3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata e' improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita' allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalita' istituzionali.