Art. 37 
 
          Aziende territoriali per l'edilizia residenziale 
 
  1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito,
Ater, istituite con l'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n.
24   (Ordinamento   delle   Aziende   territoriali   per   l'edilizia
residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge  regionale
n. 75/1982 ed ulteriori norme in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica), sono  enti  pubblici  economici,  dotati  di  personalita'
giuridica,    autonomia    organizzativa,    gestionale,     tecnica,
amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di  un  proprio
statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione. 
  2. Lo statuto disciplina l'ordinamento  e  il  funzionamento  delle
Ater ed e' redatto secondo  lo  schema-tipo  di  Statuto  predisposto
dalla Regione. Esso e' adottato dal direttore  generale  e  approvato
con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione  della
giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente  in
materia di edilizia. 
  3. Alle Ater  si  applica  la  disciplina  generale  delle  persone
giuridiche del libro V, titolo V,  capo  V,  del  codice  civile  per
quanto compatibile. 
  4. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale  e  a
tal   fine   gestiscono   unitariamente   le    seguenti    funzioni:
programmazione economica e finanziaria  e  gestione  contabile  e  di
bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi  informatici
e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono,  altresi',
uniformare le procedure di gara e i contratti. 
  5.  Le  Ater  amministrano  il  patrimonio  edilizio  alle   stesse
attribuito, sia in proprieta' sia in gestione, e hanno competenza sul
territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali  regionali,
cosi' come definite all'entrata in vigore della presente legge. 
  6. Sono organi delle Ater: 
    a) il Direttore generale di ciascuna Azienda; 
    b) il Collegio unico dei revisori dei conti.