Art. 38 
 
                         Funzioni delle Ater 
 
  1. Le Ater concorrono  a  realizzare  gli  obiettivi  definiti  nel
Programma regionale delle  politiche  abitative  e,  in  particolare,
provvedono a: 
    a)  realizzare  gli  interventi   di   edilizia   socio-abitativa
assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri; 
    b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali,  sociali,
opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche  per  conto  di
enti locali,  enti  pubblici  e  privati  nel  settore  dell'edilizia
residenziale universitaria; 
    c) realizzare per  conto  degli  enti  locali,  enti  pubblici  e
privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero; 
    d)  gestire  il  patrimonio  di  loro  proprieta'  e  quello   di
proprieta' dello Stato e degli Enti locali, nonche' il patrimonio  di
enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando
periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione  e  la
manutenzione degli spazi di  uso  comune,  degli  spazi  verdi  e  di
pubblico accesso; 
    e) fornire agli enti locali assistenza tecnica  e  amministrativa
retribuita per lo svolgimento dell'attivita' e per  la  gestione  dei
servizi  di   loro   competenza,   assumendone   anche   la   diretta
realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi; 
    f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a  enti
pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia; 
    g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse  proprie,  non
vincolate ad altri scopi istituzionali, con  fini  calmieratori,  sul
mercato edilizio realizzando unita' immobiliari allo scopo di locarle
o venderle; 
    h) formulare proposte sulle localizzazioni  degli  interventi  di
edilizia residenziale pubblica in sede di commissione  regionale  per
le politiche  socio-abitative  per  il  tramite  dei  Tavoli  per  le
politiche abitative di cui all'art. 8; 
    i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore  del
recupero edilizio e urbano; 
    j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'art. 8, progetti
per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la
qualita' sociale dell'abitare negli edifici a  prevalente  proprieta'
Ater; 
    k) concedere in comodato  gratuito,  mediante  bandi  pubblici  o
mediante delega ai Comuni, i  locali  non  locati  e  non  adibiti  o
adibibili  a  uso  abitazione  o  parcheggio,  alle  associazioni  di
volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte
nell'apposito  registro   regionale;   i   costi   di   ordinaria   e
straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e
gli  oneri  relativi  al  comodato  sono  per  intero  a  carico  del
comodatario; 
    l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi  statali
o regionali. 
  2. Per le attivita'  di  cui  a  comma  1,  in  caso  di  reciproca
prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il  rimborso
delle spese effettivamente sostenute. 
  3. L'attivita' svolta dalle Ater sulla base degli  accordi  di  cui
all'art. 7 e' resa a titolo gratuito e non prevede compensi. 
  4. L'acquisto di alloggi  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo puo' essere attuato dalle Ater esclusivamente  per  immobili
privi  di  caratteristiche  di  lusso,  come  definite  dal   decreto
ministeriale n. 1072/1969.