Art. 4 
 
            Programma regionale delle politiche abitative 
 
  1. Il Programma regionale delle  politiche  abitative,  predisposto
dalla  giunta  regionale  con  cadenza  triennale,   costituisce   il
documento di riferimento per il coordinamento delle  azioni  e  della
spesa. In particolare esso: 
    a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative; 
    b) stabilisce le priorita' da attribuire  alle  azioni  regionali
individuate ai fini  del  soddisfacimento  dei  fabbisogni  abitativi
rilevati,  per  singoli  ambiti   intercomunali   e   per   tipologie
d'intervento; 
    c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto  delle  politiche
abitative adottate e finanziate  a  livello  nazionale,  in  modo  da
promuoverne il ricorso in via prioritaria; 
    d)  individua  le  modalita'  di  raccordo  con  le  azioni  gia'
programmate, ai sensi della  legislazione  vigente,  con  particolare
attenzione alle politiche abitative attuate e  finanziate  a  livello
nazionale, in modo da  evitare  la  sovrapposizione  di  strumenti  e
incentivare il ricorso ai fondi statali. 
  2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la giunta  regionale
valuta le indicazioni emerse nell'ambito dell'attivita' svolta  dalla
Commissione  regionale  per  le  politiche  socio-abitative  di   cui
all'art. 5 nella quale trovano espressione e sintesi  le  istanze  di
tutto il territorio regionale, valutate anche  sulla  base  dei  dati
forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 6. 
  3. La giunta  regionale  approva  e  da'  attuazione  al  Programma
regionale delle politiche abitative in coerenza con  il  piano  degli
interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la
Commissione  consiliare  competente  in  materia  di  edilizia  e  in
raccordo con gli interventi di cui all'art. 23 della legge  regionale
n. 6/2006. 
  4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma  1  la  giunta
regionale  approva,  con  cadenza  annuale  sentita  la   Commissione
consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che  indica  le
azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.