Art. 4 Programma regionale delle politiche abitative 1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso: a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative; b) stabilisce le priorita' da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento; c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria; d) individua le modalita' di raccordo con le azioni gia' programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali. 2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la giunta regionale valuta le indicazioni emerse nell'ambito dell'attivita' svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'art. 5 nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 6. 3. La giunta regionale approva e da' attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 6/2006. 4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.