Art. 41 
 
                Collegio unico dei revisori dei conti 
 
  1. E' istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater
del sistema regionale. 
  2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi di  cui  uno
con funzioni di presidente e due supplenti. 
  I  revisori  devono  essere  iscritti  nei  registri  dei  revisori
contabili e sono nominati con decreto del Presidente  della  Regione,
previa   deliberazione   della   giunta   regionale    su    proposta
dell'assessore competente. 
  Il  nominativo  del  presidente  del  Collegio  e'  indicato  dalla
minoranza. Con l'atto di  nomina  viene  anche  fissata  l'indennita'
mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per
l'individuazione del rimborso annuale  e  del  limite  massimo  dello
stesso,  spettante  a  ciascun  componente  effettivo  per  le  spese
accessorie e di missione. 
  3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze
politiche di minoranza del Consiglio regionale. 
  4. I componenti del Collegio unico dei revisori dei  conti  restano
in carica per tre anni a decorrere dalla data  del  provvedimento  di
nomina, rinnovabili  per  una  sola  volta.  In  caso  di  cessazione
anticipata dall'incarico di un componente effettivo  e'  disposto  il
subentro di un componente supplente con decreto del Presidente  della
Regione, previa deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia di edilizia. 
  5. Il Collegio unico dei revisori dei conti  esercita  funzioni  di
controllo generale sugli atti delle Ater  che  implicano  impegni  di
bilancio in conformita', in quanto applicabili, alle norme del codice
civile e valuta la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme
che ne disciplinano l'attivita', ai programmi e agli indirizzi  della
Regione, nonche' al principio di buon andamento. 
  6. Il Collegio unico dei revisori dei conti attesta la  rispondenza
dei bilanci alla contabilita' dell'esercizio e comunica il  risultato
della  verifica  di  cassa  relazionando  ai   rispettivi   Direttori
generali, con cadenza semestrale in ordine all'attivita' di controllo
espletata. 
  7. Al Collegio unico dei revisori dei conti  compete  il  controllo
contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo  2409-bis  del
codice civile. 
  8. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarita' nella gestione dell'Ater, di  riferirne  immediatamente
alla giunta regionale, tramite l'assessore  regionale  competente  in
materia di edilizia al quale e' tenuto a fornire ogni informazione  e
notizia richiesta. 
  9. Il Collegio  si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi.  La  mancata
partecipazione a due riunioni consecutive senza  giustificato  motivo
comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata  dal
Collegio medesimo il quale promuove la  sostituzione  dei  componenti
decaduti. 
  10. Il  Collegio  di  concerto  con  la  Conferenza  dei  direttori
generali elabora lo schema tipo del bilancio.