Art. 42 
 
       Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi 
 
  1.  Presso  ciascuna  Ater  e'  istituita   una   Commissione   per
l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro
che intendono beneficiare degli interventi di  edilizia  residenziale
pubblica per le azioni specificatamente individuate  nei  regolamenti
attuativi della presente legge. 
  2. La Commissione per l'accertamento dei  requisiti  soggettivi  e'
nominata  con  decreto   del   Presidente   della   Regione,   previa
deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore
competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina  viene  anche
fissata l'indennita' di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute
di imposta, per ogni partecipazione alle sedute. 
  3. La Commissione dura in carica cinque anni ed e' composta: 
    a) da  un  magistrato,  anche  in  quiescenza,  con  funzioni  di
Presidente; 
    b) dal direttore generale dell'Ater, o da un  suo  delegato,  con
funzioni di Vicepresidente; 
    c) da  un  rappresentante  dei  comuni  nei  quali  opera  l'Ater
designato dal Consiglio delle autonomie locali; 
    d)   da   un   rappresentante   degli    assegnatari    designato
congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente  rappresentative  su
base regionale. 
  4.  Con   apposito   regolamento   interno   e'   disciplinato   il
funzionamento della  Commissione  per  l'accertamento  dei  requisiti
soggettivi.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  assicurate   da   un
funzionario dell'Ater.