Art. 44 Fondo sociale 1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce piu' deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater e' istituito un apposito Fondo sociale. 2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari; b) i comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio; c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalita' indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12 con riferimento all'azione di cui all'art. 16. 3. Il Fondo sociale e' destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata. 4. Le modalita' di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonche' le procedure di contribuzione dei comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Direttore generale dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza dei direttori generali, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della giunta regionale.