Art. 44 
 
                            Fondo sociale 
 
  1. Al fine di assicurare la  tutela  delle  fasce  piu'  deboli  di
utenti  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   presso
ciascuna Ater e' istituito un apposito Fondo sociale. 
  2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: 
    a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani
finanziari; 
    b) i  comuni  relativamente  agli  alloggi  ubicati  nel  proprio
territorio; 
    c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente
nel bilancio e con i criteri e le modalita' indicati nel  regolamento
di attuazione di cui all'art. 12 con riferimento  all'azione  di  cui
all'art. 16. 
  3. Il Fondo sociale e' destinato a compensare le minori entrate nei
canoni di locazione e nelle quote  per  i  servizi  accessori  pagati
dagli assegnatari  degli  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata.  Tali
finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli
immobili di edilizia sovvenzionata. 
  4. Le modalita' di utilizzazione del Fondo sociale di cui al  comma
1, nonche' le procedure di contribuzione dei comuni,  sono  stabilite
da apposito regolamento adottato dal  Direttore  generale  dell'Ater,
sulla base dello  schema  proposto  dalla  Conferenza  dei  direttori
generali, sentito il Consiglio delle autonomie  locali,  e  approvato
con delibera della giunta regionale.