Art. 45 
 
                              Bilancio 
 
  1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento
il direttore generale approva il bilancio di previsione  e  il  piano
finanziario. 
  2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il direttore generale approva
il bilancio relativo all'esercizio precedente. 
  3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformita' al disposto
del codice civile e allo schema tipo di cui all'art. 41, comma 10;  i
bilanci sono trasmessi  alla  competente  struttura  regionale  entro
quindici giorni dalla loro approvazione. 
  4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi
di  interesse  economico  generale  e  percipienti  compensazioni  di
servizio pubblico, redigono il bilancio  in  modo  da  individuare  i
costi  imputabili  ai  servizi  di  interesse  economico  generale  e
verificare  che  l'importo  delle   compensazioni   versate   risulti
corretto. 
  5.  I  bilanci  sono  pubblicati  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.