Art. 45 Bilancio 1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il direttore generale approva il bilancio di previsione e il piano finanziario. 2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il direttore generale approva il bilancio relativo all'esercizio precedente. 3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformita' al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'art. 41, comma 10; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione. 4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto. 5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.