Art. 46 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza  della  Regione  al  fine
dell'accertamento della loro produttivita' e del pieno raggiungimento
delle finalita' istituzionali. 
  2.  La  giunta  regionale,  tramite  l'Assessore  competente,  puo'
richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto e  disporre
ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1. 
  3. Le determinazioni del direttore generale relative ai bilanci, ai
piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti,  ai  programmi
di attivita' edile  e  manutentiva,  alle  piante  organiche  e  agli
incarichi  dirigenziali  sono  trasmesse  alla   Direzione   centrale
competente in materia di edilizia.  In  assenza  di  osservazioni  da
parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni  dalla  data
del ricevimento, le determinazioni diventano esecutive.