Art. 48 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 le parole: «la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purche' finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 e' inserito il seguente: «4-bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 e' posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facolta' di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.». 3. Al comma 9 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente periodo: «Il Fondo e' distinto in piu' sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.».