Art. 48 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 
 
  1. Al comma 4 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  4/2001  le
parole: «la  costruzione,  il  completamento  della  costruzione,  il
recupero  o  il  completamento  del  recupero  di  immobili   a   uso
residenziale, limitatamente alla prima casa»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «l'acquisto  con  contestuale  recupero,  l'acquisto   con
contestuali interventi di manutenzione purche' finalizzati alla messa
a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico,  il
recupero  o  il  completamento  del  recupero  di  immobili   a   uso
residenziale, limitatamente alla prima casa». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. A carico del Fondo di cui al comma  4  e'  posto  anche  il
rilascio di garanzie  non  ipotecarie  a  copertura  fino  all'intero
importo del credito bancario qualora  gli  interventi  edilizi  siano
riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a  norma  di
impianti tecnologici  o  all'efficientamento  energetico,  ovvero  al
riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche  con
facolta' di riscatto o patto di futura vendita,  ai  conduttori  meno
abbienti con canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.». 
  3. Al comma 9 dell'art. 5 e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il
Fondo e'  distinto  in  piu'  sezioni  separate  corrispondenti  alle
diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016,  n.
1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater),
o con i relativi regolamenti di attuazione.».