Art. 49 
 
Concessione   di   contributi    per    interventi    di    recupero,
riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in  stato
                    di abbandono o sotto utilizzo 
 
  1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui  all'art.
9,  commi  da  26  a  34,   della   legge   regionale   n.   15/2014,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  i  contributi
assegnati con la deliberazione della giunta  regionale  11  settembre
2015, n. 1763 (Legge regionale  n.  15/2014,  art.  9,  commi  26-34.
Approvazione graduatorie delle domande finalizzate  alla  concessione
di contributi per interventi di recupero,  riqualificazione  o  riuso
del patrimonio  immobiliare  privato  in  stato  di  abbandono  o  di
sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art.  26  della
legge regionale n. 13/2014. (euro 11.296.028,07)),  come  rettificata
con la successiva deliberazione  6  novembre  2015,  n.  2189  (legge
regionale n. 15/2014 art. 9, commi da 26 a 34.  Contributi  in  conto
capitale a sostegno di interventi volti a favorire  il  recupero,  la
riqualificazione o il riuso del  patrimonio  immobiliare  privato  in
stato di abbandono. 
  Prenotazione  risorse  residue  a  seguito  variazione  al  pog   e
rettifiche graduatorie di cui alla dgr 1763/2015 (euro  203.971,00)),
per gli interventi per i quali alla data del  31  dicembre  2015  non
sono stati emessi  i  provvedimenti  di  concessione  a  causa  della
mancata presentazione dei documenti richiesti dal Servizio  edilizia,
derivante dallo stretto margine temporale disponibile,  a  condizione
che tali documenti siano presentati entro il termine  perentorio  del
30 aprile 2016.