Art. 50 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'art. 12, comma 1, sono abrogati: 
    a) la legge regionale 27 agosto 1999, n.  24  (Ordinamento  delle
Aziende territoriali per l'edilizia residenziale,  nonche'  modifiche
ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in
materia di edilizia residenziale pubblica); 
    b) i commi da 16 a  21  dell'art.  5  della  legge  regionale  26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); 
    c) la  legge  regionale  7  marzo  2003,  n.  6  (Riordino  degli
interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); 
    d) i commi 52 e 53 dell'art. 6 della legge regionale  18  gennaio
2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); 
    e) i commi da 38 a 50  dell'art.  10  della  legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); 
    f) il titolo I  della  legge  regionale  9  agosto  2012,  n.  16
(Interventi di  razionalizzazione  e  riordino  di  enti,  aziende  e
agenzie della Regione); 
    g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012,
n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); 
    h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di
riassetto istituzionale delle  Aziende  territoriali  per  l'edilizia
residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative); 
    i) i commi da 35 a 59 dell'art. 9 della legge regionale 4  agosto
2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  2014  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007).