Art. 50 Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, sono abrogati: a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica); b) i commi da 16 a 21 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); d) i commi 52 e 53 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); e) i commi da 38 a 50 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione); g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative); i) i commi da 35 a 59 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).