Art. 53 Adeguamento dei valori 1. Tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale.