Art. 53 
 
                       Adeguamento dei valori 
 
  1.  Tutti  i  limiti  temporali,  gli  importi,  i  massimali,   le
percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito  indicati  ai  precedenti
articoli e quelli inseriti  nei  regolamenti  di  attuazione  possono
essere oggetto di modifica periodica con deliberazione  della  giunta
regionale  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia   di
edilizia residenziale.