Art. 54 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  controlla  l'attuazione  della  presente
legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la  giunta  regionale
garantisce, con modalita' da  definire  tra  la  giunta  regionale  e
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso  da  parte
dei  competenti  Organi  consiliari  alla  banca   dati   informatica
dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'art.
6 e, entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive  lo  stato
di attuazione degli adempimenti previsti. 
  2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della  presente  legge
e,  successivamente,  con  cadenza  triennale  la  giunta   regionale
presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive  lo  stato
di realizzazione degli interventi previsti  dal  Programma  regionale
delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione,
di cui all'art. 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati: 
    a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte  grazie
ai vari interventi previsti dalla  legge  in  rapporto  alle  risorse
disponibili, alle caratteristiche  dei  beneficiari,  in  riferimento
alle diverse tipologie di intervento; 
    b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater  in
termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di
edilizia  residenziale  pubblica  si  e'  evoluto   in   termini   di
consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo  rispetto
alla situazione in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    c) quali sono le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  di
sostegno alle locazioni da parte dei comuni e quali sono le eventuali
criticita' riscontrate; 
    d) il numero delle domande  presentate  allo  Sportello  risposta
casa  e  la  soddisfazione  del  fabbisogno  abitativo,  mediante  il
raccordo tra domanda e offerta. 
  3. Le relazioni e i relativi  atti  consiliari  che  ne  concludono
l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale. 
  4. La giunta regionale tiene conto  degli  esiti  del  controllo  e
della valutazione consiliare in sede di aggiornamento  del  Programma
regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4.