Art. 8 Tavoli territoriali per le politiche abitative 1. Allo scopo di riscontrare le necessita' abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessita' che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attivita' della Commissione di cui all'art. 5. 2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare: a) rilevano le criticita' e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorita' di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di cui all'art. 7; b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni; c) presentano proposte di intervento alla giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative; d) realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato. 3. Partecipano al Tavolo: a) un rappresentante per ogni comune aderente all'Unione territoriale intercomunale; b) un rappresentante per ogni «Servizio sociale dei comuni » delle Unioni territoriali intercomunali; c) il direttore generale per ogni Ater di riferimento; d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle piu' rappresentative che operano nel settore abitativo; e) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli-Venezia Giulia. f) un rappresentante designato congiuntamente dalle realta' associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale. 4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessita', laddove cio' risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati. 5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale. 6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione. Nello svolgimento della propria attivita' il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale. 7. La funzione dei partecipanti al Tavolo e' svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.