Art. 8 
 
           Tavoli territoriali per le politiche abitative 
 
  1. Allo scopo di riscontrare le necessita' abitative emergenti  sul
territorio regionale, avuto riguardo alle necessita'  che  i  diversi
territori esprimono in ragione delle loro  peculiari  caratteristiche
socio-demografiche,  economiche,  urbanistiche,  presso   le   Unioni
territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli  territoriali  per
le politiche  abitative  (di  seguito  Tavoli),  quale  organismo  di
supporto all'attivita' della Commissione di cui all'art. 5. 
  2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta  allo  scopo
di rappresentare in sede di Commissione regionale  per  le  politiche
socio-abitative le esigenze dei rispettivi  territori,  intervenendo,
in tal modo, nel processo di definizione  delle  politiche  abitative
promosse dalla Regione. In particolare: 
    a) rilevano le criticita' e le esigenze del settore  abitativo  a
livello locale, individuando  obiettivi  e  priorita'  di  intervento
anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di  cui
all'art. 7; 
    b)  collaborano  al  sistema  di  monitoraggio   dei   fabbisogni
abitativi  sul  territorio  di   riferimento   mediante   analisi   e
valutazioni; 
    c) presentano proposte di intervento alla giunta regionale per il
tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative; 
    d) realizzano iniziative al fine di promuovere e  valorizzare  la
collaborazione tra settore pubblico e privato. 
  3. Partecipano al Tavolo: 
    a)  un  rappresentante  per  ogni  comune   aderente   all'Unione
territoriale intercomunale; 
    b) un rappresentante per ogni  «Servizio  sociale  dei  comuni  »
delle Unioni territoriali intercomunali; 
    c) il direttore generale per ogni Ater di riferimento; 
    d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle
piu' rappresentative che operano nel settore abitativo; 
    e)  un  rappresentante  designato  dagli  Stati  generali   delle
costruzioni del Friuli-Venezia Giulia. 
    f)  un  rappresentante  designato  congiuntamente  dalle  realta'
associative del terzo settore e del  privato  sociale  competenti  in
materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale. 
  4. I Tavoli possono essere integrati, secondo  necessita',  laddove
cio' risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo  alla
natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati. 
  5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese  a  individuare
soluzioni innovative in collaborazione con  i  soggetti  pubblici  al
fine di ampliare l'offerta di alloggi da  destinare  alla  vendita  e
alla locazione a prezzi calmierati, presentano le  loro  proposte  al
Tavolo territoriale. 
  6. I Tavoli sono istituiti  con  atto  del  Presidente  dell'Unione
territoriale intercomunale;  ogni  Tavolo  esprime  un  coordinatore,
espressione della componente istituzionale,  che  ha  il  compito  di
curarne l'organizzazione. 
  Nello svolgimento della propria attivita' il Tavolo si  avvale  del
supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale. 
  7. La funzione dei  partecipanti  al  Tavolo  e'  svolta  a  titolo
gratuito e non prevede compensi.