Art. 9 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i comuni
rappresentano al Tavolo di cui all'art. 8 le priorita' abitative  del
proprio territorio e a tal fine: 
    a) rilevano i fabbisogni  e  le  emergenze  abitative  in  ambito
comunale, agendo, quale ente di prossimita', come articolazione dello
Sportello; 
    b) formulano proposte di  intervento  per  la  realizzazione,  la
manutenzione, la  riqualificazione,  nonche'  per  l'alienazione  del
patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comprensivo  degli
alloggi di  proprieta'  di  enti  pubblici  e  privati  assegnati  in
gestione al comune; 
    c) propongono iniziative tese a favorire la mobilita' nel settore
della locazione; 
    d) propongono nuove forme di coordinamento per  la  gestione  del
patrimonio di  edilizia  sovvenzionata,  mediante  la  formazione  di
graduatorie   intercomunali,   con   procedure   per   la   mobilita'
intercomunale degli assegnatari anche con eventuale riserva, in tutto
o in parte,  a  favore  dei  residenti  o  di  chi  presta  attivita'
lavorativa nei comuni ove hanno sede gli alloggi; 
    e) promuovono sinergie fra i soggetti che realizzano programmi di
edilizia  residenziale  sociale  (social  housing),   sostenendo   la
collaborazione tra pubblico e privato; 
    f) segnalano la presenza nel territorio  comunale  di  alloggi  o
fabbricati a scopo residenziale non utilizzati  di  proprieta'  dello
Stato e/o di enti pubblici.