Art. 9 Funzioni dei comuni 1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i comuni rappresentano al Tavolo di cui all'art. 8 le priorita' abitative del proprio territorio e a tal fine: a) rilevano i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale, agendo, quale ente di prossimita', come articolazione dello Sportello; b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonche' per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprieta' di enti pubblici e privati assegnati in gestione al comune; c) propongono iniziative tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione; d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata, mediante la formazione di graduatorie intercomunali, con procedure per la mobilita' intercomunale degli assegnatari anche con eventuale riserva, in tutto o in parte, a favore dei residenti o di chi presta attivita' lavorativa nei comuni ove hanno sede gli alloggi; e) promuovono sinergie fra i soggetti che realizzano programmi di edilizia residenziale sociale (social housing), sostenendo la collaborazione tra pubblico e privato; f) segnalano la presenza nel territorio comunale di alloggi o fabbricati a scopo residenziale non utilizzati di proprieta' dello Stato e/o di enti pubblici.