(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino  ufficiale  della
 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia
le conoscenze, le risorse umane, tecniche e  finanziarie  disponibili
sul territorio regionale per migliorare  la  qualita'  della  filiera
produttiva della conservazione, del restauro  e  della  gestione  del
patrimonio  culturale  del  proprio  territorio  e  valorizzarne   le
potenzialita'  economiche,  anche  nell'ottica   del   riassetto   di
competenze previsto dalla legge regionale 12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto
previsto dalla legge  regionale  25  settembre  2015,  n.  23  (Norme
regionali in materia di beni culturali), contribuisce  a  promuovere,
per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della
cultura  quali  musei,  biblioteche  e   archivi,   aree   e   parchi
archeologici  e  complessi  monumentali,  nonche'  degli  altri  beni
culturali, con un approccio unitario, integrato  e  graduale  per  la
catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione  e  promozione
del patrimonio culturale del proprio territorio. 
  2. Con la presente legge, in particolare: 
  a) si attuano l'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n.
34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici),
e il titolo III  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed  integrazione  delle  norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione   Friuli-Venezia
Giulia); 
  b) sono definite le modalita' di gestione e di  valorizzazione  del
compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato
Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti  e  luoghi  della
cultura di cui la Regione e' proprietaria  o  ha  la  disponibilita',
individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2; 
  c) e' integrata la  disciplina  del  trasferimento  delle  funzioni
provinciali in materia di beni culturali previsto  dall'articolo  32,
comma 3, della legge regionale 26/2014, definendo, in particolare, le
modalita'  di  gestione  e  di  valorizzazione  dei  beni  culturali,
istituti e luoghi della cultura originariamente di proprieta' o nella
disponibilita' delle Province di cui la Regione ottiene la proprieta'
o la disponibilita', individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 
  3. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle  definizioni
contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137).