Art. 11 Commissione speciale per i musei provinciali di Gorizia 1. Al fine di valorizzare la peculiarita' e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia e' istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all'articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale e' costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed e' composta da: a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale; b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale; c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale; d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale; e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente. 2. La partecipazione alla Commissione da' luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalita' previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 3. La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.