Art. 11 
 
       Commissione speciale per i musei provinciali di Gorizia 
 
  1. Al fine di valorizzare la peculiarita' e la particolare  valenza
storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia  e'  istituita
la Commissione speciale per i Musei provinciali  di  Gorizia  con  il
compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica  nel
procedimento di adozione del programma  di  cui  all'articolo  5  per
quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia.
La Commissione speciale e' costituita con deliberazione della  Giunta
regionale  su  proposta  dell'Assessore  competente  in  materia   di
cultura, ed e' composta da: 
  a) un  esperto  designato  dall'Assemblea  del  Gruppo  Europeo  di
Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune  di  Gorizia
(I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)"
/ "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna  obcina  Nova  Gorica
(Slo) in Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che  svolgono  o
abbiano svolto funzioni di  direzione  di  istituti  o  luoghi  della
cultura almeno a livello regionale o che  abbiano  una  significativa
esperienza di gestione, valorizzazione e  promozione  di  istituti  o
luoghi della cultura almeno a livello regionale; 
  b) un esperto designato  dal  Presidente  dell'Unione  territoriale
intercomunale  "Collio-Alto  Isonzo"  tra  soggetti  che  svolgono  o
abbiano svolto funzioni di  direzione  di  istituti  o  luoghi  della
cultura almeno a livello regionale o che  abbiano  una  significativa
esperienza di gestione, valorizzazione e  promozione  di  istituti  o
luoghi della cultura almeno a livello regionale; 
  c) un esperto designato  dal  Presidente  dell'Unione  territoriale
intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che  svolgono  o  abbiano
svolto funzioni di direzione  di  istituti  o  luoghi  della  cultura
almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza
di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o  luoghi  della
cultura almeno a livello regionale; 
  d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del
Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena  e
con comprovata esperienza professionale nel settore culturale; 
  e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); 
  f)    il    Direttore    centrale    della    Direzione    centrale
dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o  un
suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente. 
  2. La partecipazione alla Commissione da' luogo al  rimborso  delle
spese sostenute  nei  limiti  e  con  le  modalita'  previsti  per  i
dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 
  3. La Commissione rimane in carica per tre  anni  e  comunque  fino
alla nomina della nuova Commissione.