Art. 12 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. La  Regione  definisce,  con  il  provvedimento  che  stabilisce
l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale
e l'articolazione  e  declaratoria  delle  funzioni  delle  strutture
organizzative  della  Presidenza  della  Regione,   delle   Direzioni
centrali e degli Enti regionali,  l'assetto  organizzativo  dell'Ente
tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  funzioni  precedentemente
svolte  dall'Istituto   e   dall'Azienda   e   di   quelle   connesse
all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in
materia di beni culturali.