Art. 13 
 
                       Conferimento incarichi 
 
  1. L'incarico di Direttore generale e' conferito con  contratto  di
lavoro di diritto privato  a  tempo  determinato  di  durata  massima
quinquennale, con le modalita' e i criteri previsti per  i  Direttori
centrali dell'Amministrazione regionale. 
  2. Per  l'attribuzione  dell'incarico  sostitutorio  del  Direttore
generale si applica la disciplina prevista per i  Direttori  centrali
dell'Amministrazione regionale. 
  3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la  gestione  presenti
una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave  violazione  di
leggi, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi,  la  Giunta
regionale puo' provvedere alla revoca dell'incarico  con  conseguente
risoluzione del contratto di lavoro. 
  4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per tutto il periodo dell'incarico in analogia a quanto  previsto  ai
sensi   dell'articolo   28   del   Regolamento   di    organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. 
  5. In  sede  di  prima  applicazione  e  in  relazione  all'assetto
organizzativo definito  ai  sensi  dell'articolo  12,  gli  eventuali
incarichi dirigenziali diversi da quello  di  cui  al  comma  1  sono
conferiti,  prioritariamente,  al  Direttore   dell'Istituto   e   al
Direttore dell'Azienda in carica alla data del 31 maggio 2016. 
  6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono  conferiti  secondo  quanto
previsto dalla disciplina regionale  vigente,  a  persone  dotate  di
qualificazione professionale e comprovata esperienza  in  materia  di
tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
  7. Il  Revisore  unico  dei  conti  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente della  Regione  tra  esperti  o  dipendenti  regionali  in
possesso dei requisiti previsti dal decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).  Con  le
medesime modalita' e' nominato un Revisore supplente. 
  8.  Il  Revisore  unico  dei  conti  e'  designato   dall'Assessore
regionale competente in materia di cultura; il Revisore supplente  e'
designato dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio. 
  9. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni dalla  data
del provvedimento di nomina. 
  10. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del
Revisore unico dei conti ai sensi della normativa regionale vigente. 
  11. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore
supplente: 
  a) il personale in servizio presso l'Ente; 
  b) i titolari o amministratori  di  imprese  che  prestano  beni  o
forniscono servizi all'Ente; 
  c) i consulenti e collaboratori dell'Ente; 
  d) i consiglieri e gli assessori regionali. 
  12. Sono fatte  salve  le  ulteriori  cause  di  ineleggibilita'  o
ostative alla nomina previste dalla normativa vigente. 
  13. Le cause di ineleggibilita' o ostative alla nomina sopravvenute
sono considerate cause di incompatibilita'. 
  14. Il Revisore la cui carica  sia  divenuta  incompatibile,  entro
quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita',
rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessita'  di
diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia  nei
termini predetti decade automaticamente dalla carica.