Art. 15 
 
                         Personale dell'Ente 
 
  1. Il personale dell'Ente  appartiene  al  ruolo  unico  regionale,
fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  2. Il personale regionale in servizio presso  l'Istituto  e  presso
l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 e' assegnato all'Ente. 
  3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato di  diritto  privato  in  essere  presso
l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale  interessato  e'
collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento  presso
l'Ente. 
  4. Per lo svolgimento della propria attivita' l'Ente puo' avvalersi
anche di collaborazioni esterne e di consulenze professionali. 
  5. Per assicurare continuita' allo svolgimento delle  funzioni,  la
Regione: 
  a)  assegna  all'Ente,  contestualmente  all'attribuzione  di   cui
all'articolo 16, comma 3, il  personale  a  tempo  indeterminato,  in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto
prevalentemente alle attivita' connesse allo svolgimento dei  compiti
di gestione dei beni  culturali,  istituti  e  luoghi  della  cultura
attribuiti alla propria disponibilita'; 
  b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro  del  personale  con
contratto a tempo determinato che, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, svolge le attivita' di cui alla lettera a);  la
spesa relativa a detto  personale  non  rileva,  fino  alla  scadenza
naturale di tali  contratti,  ai  fini  del  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di
limiti assunzionali.