Art. 15 Personale dell'Ente 1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 e' assegnato all'Ente. 3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato e' collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente. 4. Per lo svolgimento della propria attivita' l'Ente puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne e di consulenze professionali. 5. Per assicurare continuita' allo svolgimento delle funzioni, la Regione: a) assegna all'Ente, contestualmente all'attribuzione di cui all'articolo 16, comma 3, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto prevalentemente alle attivita' connesse allo svolgimento dei compiti di gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura attribuiti alla propria disponibilita'; b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le attivita' di cui alla lettera a); la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale di tali contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.