Art. 16 Patrimonio e contabilita' 1. L'Ente e' dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attivita' istituzionale e all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento. 2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione e' proprietaria o ha la disponibilita' da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilita' dell'Ente. 3. Anche successivamente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati eventuali altri istituti o luoghi della cultura o beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione e' proprietaria o ha la disponibilita', in particolare in esito alla procedura di subentro nelle funzioni delle Province di cui alla legge regionale 26/2014, Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da attribuire alla disponibilita' dell'Ente. 4. L'Amministrazione regionale mette, altresi', a disposizione dell'Ente i beni immobili e mobili necessari per il suo funzionamento. 5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonche' i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso. 6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali. 7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.