Art. 16 
 
                      Patrimonio e contabilita' 
 
  1. L'Ente e' dotato di un proprio bilancio, col quale  provvede  al
finanziamento    della    propria    attivita'    istituzionale     e
all'acquisizione  delle  attrezzature  tecniche   e   dei   materiali
necessari al suo svolgimento. 
  2. Con decreto del Presidente della Regione,  previa  deliberazione
della Giunta regionale,  da  emanare  entro  il  31  maggio  2016  su
proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati  gli
istituti e  i  luoghi  della  cultura  e  i  beni  culturali  di  cui
all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione e' proprietaria  o  ha  la
disponibilita' da attribuire a  far  data  dall'1  giugno  2016  alla
disponibilita' dell'Ente. 
  3. Anche successivamente con decreto del Presidente della  Regione,
previa   deliberazione   della   Giunta   regionale,   su    proposta
dell'Assessore regionale alla  cultura,  sono  individuati  eventuali
altri istituti o  luoghi  della  cultura  o  beni  culturali  di  cui
all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione e' proprietaria  o  ha  la
disponibilita', in particolare in esito alla  procedura  di  subentro
nelle funzioni delle Province di cui alla  legge  regionale  26/2014,
Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da  attribuire  alla
disponibilita' dell'Ente. 
  4. L'Amministrazione  regionale  mette,  altresi',  a  disposizione
dell'Ente  i  beni  immobili  e   mobili   necessari   per   il   suo
funzionamento. 
  5. Possono entrare a far parte del patrimonio  dell'Ente  eventuali
lasciti e donazioni, nonche' i beni che soggetti pubblici  e  privati
vogliono affidare alla gestione dello stesso. 
  6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilita'
dell'Ente si applica la normativa vigente in  materia  per  gli  enti
regionali. 
  7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto  con  il
Tesoriere dell'Istituto.