Art. 18 Vigilanza 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Ente in conformita' all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).