Art. 18 
 
                              Vigilanza 
 
  1.  La  Giunta  regionale  esercita  la  vigilanza   sull'Ente   in
conformita' all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo  1996,  n.
18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei   principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
ottobre 1992, n. 421).