Art. 2 Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 e' istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente. 2. L'Ente e' un ente funzionale della Regione, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed e' sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. 3. L'Ente ha sede legale in Gorizia e sede operativa presso Villa Manin.