Art. 2 
 
Ente regionale per il patrimonio  culturale  della  Regione  Autonoma
                        Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 a far data dall'1  giugno
2016 e' istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato
Ente. 
  2.  L'Ente  e'  un  ente  funzionale  della  Regione,   dotato   di
personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica,
amministrativa,  finanziaria,  patrimoniale  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza e al controllo della Regione. 
  3. L'Ente ha sede legale in Gorizia e sede operativa  presso  Villa
Manin.