Art. 20 
 
                       Coordinamento normativo 
 
  1.  Nelle  leggi  e  nei  regolamenti  regionali  ogni  riferimento
all'Istituto o all'Azienda e' sostituito col riferimento  all'Ente  e
ogni   riferimento   al   Direttore   dell'Istituto,   al   Direttore
dell'Azienda  o  al  Presidente  del  Consiglio  di   amministrazione
dell'Azienda e' sostituito  col  riferimento  al  Direttore  generale
dell'Ente.