Art. 28 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2015 
 
  1. All'articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 46 le parole «sostegno dei programmi di attivita'» sono
sostituite dalle seguenti: «funzionamento e lo sviluppo»; 
  b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: 
      «48. Con il decreto di concessione, da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma  47,
e' erogato un acconto nella misura dell'80 per cento  del  contributo
concesso;  l'erogazione  della  rimanente  quota  del  contributo  e'
effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto  presentato  ai
sensi del comma 49; il procedimento di  verifica  del  rendiconto  si
conclude entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  del
rendiconto medesimo.»; 
    c) il comma 50 e' sostituito dal seguente: 
      «50.  Le  tipologie  di  spese  ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al  comma  46,  le
tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse
nonche' il termine e le modalita'  di  presentazione  del  rendiconto
sono quelli stabiliti con il regolamento  regionale  emanato  con  il
decreto del Presidente della Regione 13  giugno  2006,  n.  177/Pres.
(Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per
lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari  e  museali  di
interesse regionale dal Titolo I della legge  regionale  18  novembre
1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.»; 
    d) il comma 54 e' sostituito dal seguente: 
      «54. Con il decreto di concessione, da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma  53,
e' erogato un acconto nella misura dell'80 per cento  del  contributo
concesso  ed  e'  inoltre  fissato  il  termine  di  rendicontazione;
l'erogazione della rimanente quota del  contributo  e'  effettuata  a
seguito dell'approvazione del  rendiconto  presentato  ai  sensi  del
comma 55; il procedimento di  verifica  del  rendiconto  si  conclude
entro sessanta giorni dalla  data  di  presentazione  del  rendiconto
medesimo.»; 
    e) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
      «56.  Le  tipologie  di  spese  ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al  comma  52,  le
tipologie  e  la  percentuale  di  spese  generali  di  funzionamento
ammesse, le modalita' di  presentazione  del  rendiconto  nonche'  le
specifiche modalita' attuative dell'intervento  previsto  a  sostegno
dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle  stabilite
con il regolamento regionale emanato con il  decreto  del  Presidente
della  Regione  30  settembre   2008,   n.   262/Pres.   (Regolamento
concernente le caratteristiche e le  modalita'  di  costituzione  dei
sistemi  bibliotecari,  i  criteri  per   il   riconoscimento   delle
biblioteche di interesse regionale e i criteri  e  le  modalita'  per
l'attuazione degli interventi nel  settore  bibliotecario,  ai  sensi
della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25),  che  si  applica  nel
testo vigente al 31 dicembre 2015.».