Art. 35 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni abrogative di cui all'articolo 34 hanno effetto dalla data di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 25 febbraio 2016 Per il Presidente: il vicepresidente: Bolzonello