Art. 35 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno della  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
  2. Le disposizioni abrogative di cui all'articolo 34 hanno  effetto
dalla data di costituzione  dell'Ente  regionale  per  il  patrimonio
culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 25 febbraio 2016 
Per il Presidente: il vicepresidente: Bolzonello