Art. 4 
 
                  Scuola regionale per il restauro 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),
l'Ente  gestisce  la   Scuola   regionale   per   il   restauro   per
l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi  nell'osservanza
della normativa statale vigente in materia di profili  di  competenza
dei restauratori, di criteri e livelli di qualita'  dell'insegnamento
e di requisiti minimi di accreditamento.