Art. 5 Programmazione dell'attivita' dell'Ente 1. L'Ente svolge la propria attivita' attuando un programma triennale, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni successivamente espresse dal Comitato di cui all'articolo 10 nonche', per quanto attinente alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia, dalla Commissione speciale di cui all'articolo 11, sentite le Direzioni dell'Amministrazione regionale competenti in materia di demanio e patrimonio regionale per quanto attiene alle rispettive competenze. 2. Il programma e' approvato entro il 30 settembre antecedente al triennio di riferimento. 3. In sede di prima applicazione il programma e' approvato entro il 30 settembre 2016. 4. In sede di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma triennale, l'Ente svolge la propria attivita' tenendo conto della programmazione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominato Istituto, e dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda.