Art. 5 
 
               Programmazione dell'attivita' dell'Ente 
 
  1.  L'Ente  svolge  la  propria  attivita'  attuando  un  programma
triennale, elaborato  sulla  base  degli  indirizzi  formulati  dalla
Giunta regionale e delle  indicazioni  successivamente  espresse  dal
Comitato di cui all'articolo 10 nonche', per  quanto  attinente  alle
collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia,  dalla  Commissione
speciale   di   cui   all'articolo   11,   sentite    le    Direzioni
dell'Amministrazione regionale competenti in  materia  di  demanio  e
patrimonio regionale per quanto attiene alle rispettive competenze. 
  2. Il programma e' approvato entro il 30 settembre  antecedente  al
triennio di riferimento. 
  3. In sede di prima applicazione il programma e' approvato entro il
30 settembre 2016. 
  4. In sede di prima applicazione, nelle more dell'approvazione  del
programma triennale, l'Ente svolge la propria attivita' tenendo conto
della  programmazione  dell'Istituto  regionale  per  il   patrimonio
culturale del Friuli-Venezia Giulia di cui alla  legge  regionale  13
ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il  patrimonio  culturale
del  Friuli  Venezia  Giulia),  di  seguito  denominato  Istituto,  e
dell'Azienda speciale Villa Manin  di  cui  alla  legge  regionale  9
dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin),
di seguito denominata Azienda.