Art. 8 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale  dell'Ente  ed
e' responsabile della sua gestione. 
  2. Il  Direttore  generale  svolge,  in  particolare,  le  seguenti
funzioni: 
  a) adotta il bilancio preventivo e il programma  triennale  di  cui
all'articolo 5 e le relative variazioni; 
  b) adotta il conto consuntivo; 
  c) adotta i regolamenti  concernenti  l'ordinamento  e  l'attivita'
dell'Ente; 
  d) ha la rappresentanza  in  giudizio  dell'Ente  con  facolta'  di
conciliare e transigere; 
  e) dirige la struttura assicurandone la funzionalita'; 
  f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo; 
  g)  adotta  gli  eventuali  atti  connessi   e   conseguenti   alla
soppressione dell'Istituto e dell'Azienda,  i  cui  procedimenti  non
siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19; 
  h) partecipa alle sedute del Comitato  di  cui  all'articolo  10  e
della Commissione speciale di cui all'articolo 11.