Art. 8 Direttore generale 1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e' responsabile della sua gestione. 2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta il bilancio preventivo e il programma triennale di cui all'articolo 5 e le relative variazioni; b) adotta il conto consuntivo; c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attivita' dell'Ente; d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facolta' di conciliare e transigere; e) dirige la struttura assicurandone la funzionalita'; f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo; g) adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19; h) partecipa alle sedute del Comitato di cui all'articolo 10 e della Commissione speciale di cui all'articolo 11.