Art. 9 
 
                      Revisore unico dei conti 
 
  1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e,
in particolare, svolge i seguenti compiti: 
  a)  verifica  la  regolare   tenuta   della   contabilita'   e   la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze  delle  scritture
contabili; 
  b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale; 
  c) accerta almeno ogni semestre la  consistenza  di  cassa  e  puo'
chiedere notizie al Direttore generale. 
  2.  Il  Revisore  unico  dei  conti  puo',  in  qualsiasi  momento,
procedere ad atti di ispezione e di controllo. 
  3. Il Revisore unico dei  conti  ha  l'obbligo,  qualora  riscontri
gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente  alla
Giunta  regionale  tramite  l'Assessore  competente  in  materia   di
cultura.