Art. 9 Revisore unico dei conti 1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili; b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale; c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al Direttore generale. 2. Il Revisore unico dei conti puo', in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. 3. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di cultura.