Art. 18 Modifiche alla legge regionale 24/1996 1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 15 e' cosi' modificato: 1) al comma 1 le parole «l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale»; 2) al comma 2 le parole «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»; 3) il comma 4 e' abrogato; b) l'art. 17 e' cosi' modificato: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione e' composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualita' di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.»; 3) ai commi 3 e 7 le parole «della Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione regionale»; c) l'art. 20 e' cosi' modificato: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il termine previsto dall' art. 15, comma 3, della legge 157/1992 e' fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.»; 3) al comma 6 le parole «della caccia e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di caccia» e le parole «alla caccia e alla pesca» sono sostituite dalla seguente: «competente»; 4) il comma 7 e' abrogato; d) l'art. 21 e' cosi' modificato: 1) al comma 1 le parole «le Province istituiscono e gestiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione istituisce e gestisce»; 2) al comma 2 le parole «le Amministrazioni provinciali possono altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale puo'»; e) l'art. 21-bis e' cosi' modificato: 1) al comma 1 le parole «le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede»; 2) al comma 3 le parole «le Province sono autorizzate alla» sono sostituite dalle seguenti: «ne e' autorizzata la»; 3) il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati.»; 4) il comma 5 e' abrogato; f) l'art. 32 e' abrogato.