Art. 18 
 
               Modifiche alla legge regionale 24/1996 
 
  1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia  di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 15 e' cosi' modificato: 
  1) al comma 1 le  parole  «l'Amministrazione  provinciale  nel  cui
territorio il  candidato  ha  la  residenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'Amministrazione regionale»; 
  2)  al  comma  2  le  parole  «Amministrazione  provinciale»   sono
sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
    b) l'art. 17 e' cosi' modificato: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la
Commissione  di  esame  per  il  conseguimento  del  certificato   di
abilitazione per l'ottenimento della qualifica di  guardia  venatoria
volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992.»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  Commissione  e'   composta   da   un   esperto   designato
dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in  qualita'
di presidente della Commissione, da due  esperti  designati  d'intesa
dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle
associazioni agricole e  da  due  esperti  designati  d'intesa  dalle
associazioni   ambientaliste.    Le    designazioni    spettano    ai
rappresentanti  regionali  delle  predette  associazioni  presenti  e
operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate  entro
trenta giorni dalla richiesta,  i  componenti  sono  individuati  con
deliberazione della Giunta regionale.»; 
  3) ai commi 3 e 7 le  parole  «della  Amministrazione  provinciale»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione regionale»; 
    c) l'art. 20 e' cosi' modificato: 
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il termine  previsto  dall'  art.  15,  comma  3,  della  legge
157/1992 e' fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico  regionale  e
degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda  va  inoltrata  al
Servizio competente in materia di caccia.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Sul  sito  internet  della  Regione  viene  dato  avviso  della
scadenza del termine per la presentazione della  domanda  di  cui  al
comma 4.»; 
  3) al  comma  6  le  parole  «della  caccia  e  della  pesca»  sono
sostituite dalle seguenti: «competente in materia  di  caccia»  e  le
parole «alla caccia e alla pesca»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«competente»; 
  4) il comma 7 e' abrogato; 
    d) l'art. 21 e' cosi' modificato: 
  1) al comma 1 le parole «le  Province  istituiscono  e  gestiscono»
sono sostituite dalle seguenti: «la Regione istituisce e gestisce»; 
  2) al comma 2 le parole  «le  Amministrazioni  provinciali  possono
altresi'»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «l'Amministrazione
regionale puo'»; 
    e) l'art. 21-bis e' cosi' modificato: 
  1) al comma 1 le parole «le Province  provvedono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la Regione provvede»; 
  2) al comma 3 le parole «le Province sono  autorizzate  alla»  sono
sostituite dalle seguenti: «ne e' autorizzata la»; 
  3) il primo periodo del comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Corpo forestale regionale cura  le  operazioni  di  cui  al  presente
articolo e la raccolta dei relativi dati.»; 
  4) il comma 5 e' abrogato; 
    f) l'art. 32 e' abrogato.