Art. 24 
 
                        Modifiche all' art. 8 
                    della legge regionale 9/2005 
 
  1. All'art. 8 della legge regionale 29 aprile  2005,  n.  9  (Norme
regionali per la tutela dei prati stabili naturali),  sono  apportate
le seguenti modiche: 
    a)  al  comma  2  le  parole  «,   tramite   le   Amministrazioni
provinciali,» sono soppresse; 
    b) al comma 4 le parole «alle Amministrazioni  provinciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla Regione»; 
    c) il comma 7 e' abrogato.