Art. 24 Modifiche all' art. 8 della legge regionale 9/2005 1. All'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche: a) al comma 2 le parole «, tramite le Amministrazioni provinciali,» sono soppresse; b) al comma 4 le parole «alle Amministrazioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»; c) il comma 7 e' abrogato.