Art. 30 Coordinamento della normativa di settore 1. Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole «Provincia», «Province», «Amministrazione provinciale» e «Amministrazioni provinciali» e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola «Regione» e con la relativa coniugazione verbale.