Art. 30 
 
              Coordinamento della normativa di settore 
 
  1.  Nella  normativa  di  settore  interessata   dagli   interventi
effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le  locuzioni
contenenti  le  parole  «Provincia»,   «Province»,   «Amministrazione
provinciale»  e   «Amministrazioni   provinciali»   e   le   relative
coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola «Regione»  e  con
la relativa coniugazione verbale.