Art. 35 
 
                         Proroga di termini 
 
  1. Per far fronte al ritardo dei  consigli  comunali  nell'adozione
degli atti di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26/2014,
al  fine  di  consentire  il   rispetto   dei   principi   di   leale
collaborazione e  di  efficienza  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, i termini  per
la costituzione e l'avvio  delle  Unioni  territoriali  intercomunali
sono prorogati con le scadenze indicate all'art. 36.