Art. 35 Proroga di termini 1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'art. 36.