Art. 40 
 
           Ulteriori conferme di contributi gia' concessi 
 
  1. Dopo l'art. 22 della legge  regionale  25/2015  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 22-bis (Subentro del Conservatorio statale di  musica  Jacopo
Tomadini di Udine nel contributo  gia'  concesso  alla  Provincia  di
Udine). 
  1. L'Amministrazione regionale puo'  autorizzare  il  subentro  del
Conservatorio  statale  di  musica  Jacopo  Tomadini  di  Udine   nel
contributo  gia'  concesso  alla  Provincia  di  Udine  con   decreto
PMT/SEDIL/UD/4964   del   13   settembre   2013   finalizzato    alla
"Manutenzione straordinaria del  Conservatorio  Statale  Tomadini  5°
intervento". 
  2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  prestare  garanzia
fidejussoria  in  relazione  al  mutuo  assistito  dal  finanziamento
previsto dal comma 1. 
  3. Il Conservatorio statale di  musica  Jacopo  Tomadini  di  Udine
presenta  la  domanda  di  subentro  entro  sessanta   giorni   dalla
pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016,  n.  3  (Norme  di
riordino delle  funzioni  delle  Province  in  materia  di  vigilanza
ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e
pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione  e
diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di
autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto
di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.». 
  2.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi al Centro  medico  pedagogico  "Santa  Maria  dei
Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI  del
26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in
deroga ai limiti previsti dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente
della  Regione  1°  ottobre  2009,  n.  0271/Pres.  (Regolamento   di
definizione dei criteri, delle procedure e  delle  modalita'  per  la
concessione dei contributi previsti dal Fondo  agevolativo  regionale
di cui all'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di  concessione  dei
contributi medesimi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla
direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della  presente  legge,  domanda  di  conferma  del
contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori  e  del
quadro economico. Con il provvedimento  di  conferma  del  contributo
sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.