Art. 48 
Norma  transitoria  per  la   domanda   di   divieto   di   esercizio
  dell'attivita' venatoria sui fondi  inclusi  nel  Piano  faunistico
  regionale 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 4,  della  legge
regionale 24/1996, come sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c),
numero 1),  il  termine  ivi  previsto  decorre,  in  sede  di  prima
applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.